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Capo 4 - Concessione e Concessionario

Art. 11 - Obblighi del Concessionario / Assegnatario

Indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene assegnato, saranno previsti a carico dell’assegnatario i seguenti obblighi.

1- Uso istituzionale:

  • il Settore che gestisce direttamente il bene assegnato, dovrà apporre nel medesimo bene una targa di dimensioni cni 30x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere indicata, oltre allo stemma del Comune di Palermo in alto al centro, anche la seguente dicitura. «Bene confiscato alla mafia - Comune di Palermo»;
  • l’onere di richiedere al competente Settore Manutenzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, ivi compresa la messa a norma dei locali;
  • adempimenti di cui al vigente Regolamento di contabilità.

2- Uso abitativo

  • per gli obblighi degli assegnatari di alloggi confiscati assegnati al Settore competente, si fa rinvio a quanto stabilito nel Regolamento del predetto Settore per l’emergenza abitativa.

3- Fini Sociali

  • obbligo dell’utilizzo, esclusivamente, per la realizzazione dell’attività di cui alla proposta progettuale, per cui è vietato l’utilizzo del bene per scopi diversi;
  • obbligo di non mutare l’attività e le finalità del progetto per il quale il bene è stato concesso;
  • obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l’espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
  • l’eventuale onere delle spese per la manutenzione ordinaria dell’immobile;
  • l’obbligo di ultimare, entro un anno dalla consegna del bene, gli eventuali lavori di ristrutturazione dello stesso a pena di decadenza;
  • l’onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali, nonché gli eventuali oneri condominiali straordinari;
  • l’obbligo di trasmettere annualmente, con nota scritta, l’elenco dei soci e degli amministratori dell’Associazione ed a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
  • l’obbligo di trasmettere, annualmente, all’Ente copia dei bilanci relativi all’ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge, che verranno inoltrati al competente Ufficio Ragioneria, al fine di verificare l’assenza di finalità di lucro; per tali verifiche ci si avvarrà altresì di protocolli d’intesa con le forze dell’ordine;
  • l’obbligo di trasmettere, annualmente, all’Ente, una relazione dettagliata sull’attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti e la rispondenza tra l’attività espletata e quella dichiarata nella finalità e specificata nel bando;
  • l’obbligo di esporre nei beni concessi n. 2 targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa su una delle quali dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Palermo in alto al centro, anche la seguente dicitura: «Bene, confiscato alla mafia, del patrimonio del Comune di Palermo»; sull’altra dovrà essere indicata la denominazione del concessionario;
  • l’obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità, liberi da persone e da cose, salvo il deperimento d’uso senza, nulla a pretendere in ordine alle migliorie apportate anche in caso di revoca anticipata per qualsiasi causa;
  • l’obbligo di norma per ospitare altre associazioni o a partecipare a partenariati con altri Enti per lo svolgimento di attività connesse all’uso del bene concesso a comunicarlo preventivamente per gli opportuni controlli al settore competente a pena di revoca immediata del bene. Solo nel caso in cui l’Associazione abbia ottenuto finanziamenti e sempre che questi siano stati concessi non prima di un anno dall’assegnazione del bene, il Sindaco e/o l’Assessore delegato potrà autorizzare la condivisione del bene subordinandone gli effetti alla verifica del partner da parte della Prefettura. La violazione di anche uno degli obblighi di cui al presente articolo, comporta la revoca della concessione.

Art. 12 - Durata della concessione e rinnovo

La concessione avrà una durata stabilita dalla G.C. in seno agli atti di cui all’art. 8 e commisurata al progetto che deve realizzarsi ed all’impegno economico che lo stesso presuppone (elemento quest’ultimo che non verrà valutato nell’ipotesi di finanziamento di fonte pubblica) e comunque non oltre i 10 anni. Può essere rinnovata alla scadenza, ma solo in presenza di un esplicito atto di assenso dell’Amministrazione Comunale, escludendosi il rinnovo tacito. Il concedente può revocare in qualsiasi momento la concessione per motivi di preminente interesse pubblico, previo avviso al concessionario da comunicarsi almeno sei mesi prima della data in cui la revoca deve avere effetto.


Art. 13 - Cessione del bene e del contratto

II concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, l’utilizzo del bene oggetto di concessione, né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione del medesimo bene.

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