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Capo 5 - Finalità lucrative

Art. 14 - Locazione

I beni che non possono essere assegnati né per uso istituzionale, né per emergenza abitativa, né per finalità sociali, verranno utilizzati per finalità di lucro ed i relativi proventi dovranno essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali secondo quanto disposto dall’art. 5 Comma 15° della L. n. 50 del 31.03.2010. Le somme introitate dalla locazione dei suddetti immobili dovranno confluire in un apposito capitolo da utilizzare, prioritariamente per la ristrutturazione dei beni confiscati destinati all’emergenza abitativa e a fini istituzionali ed in secondo luogo per le specifiche finalità sociali di anno in anno determinate dal Consiglio Comunalein sede di approvazione del bilancio di previsione.


Art. 15 - Determinazione del canone

II canone di locazione sarà determinato in base al valore di mercato da una Commissione Tecnica di Valutazione nominata con prowedimento del Sindaco e sarà soggetto nel corso del rapporto di locazione ad aggiornamenti annuali sulla base di indici ISTAT, tenendo conto tuttavia delle eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti in materia. Il canone dovrà essere oggetto di nuova determinazione ad ogni scadenza contrattuale, laddove consentito dalle leggi in materia.


Art. 16 - Modalità di assegnazione

Il Settore competente procederà alla locazione a terzi dei beni di cui all’art. Il previa selezione pubblica secondo le modalità di cui al presente regolamento e secondo quanto specificato nel bando pubblico.

Il bando pubblico, che potrà avere cadenza annuale, sarà visionabile sul portale del Comune di Palermo pubblicato all’Albo Pretorio e presso il Settore preposto, per almeno 30 giorni consecutivi.


Art. 17 - Esame delle offerte ed aggiudicazione

Si fa rinvio all’art. 9 del vigente regolamento relativo alla gestione dei beni immobili di proprietà comunale e succ. mod. ed integrazioni.


Art. 18 - Requisito soggettivi

Chiunque possa contrattare con le Pubbliche Amministrazioni potrà partecipare all’avviso pubblico. L’aggiudicazione viene subordinata alle verifiche da richiedere, a cura dell’Amministrazione, alla Prefettura di Palermo -Ufficio territoriale di Governo- in ordine ai requisiti soggettivi di idoneità del locatario o in caso di società dei suoi legali rappresentanti.


Art. 19 - Provvedimento autorizzativo e stipula del contratto

Si fa rinvio all’art. 10 del vigente regolamento relativo alla gestione dei beni immobili di proprietà comunale e succ. mod. ed integrazioni.


Art. 20 - Durata del contratto

I contratti di locazione avranno la durata minima prevista dalle leggi vigenti in materia; essi si prorogheranno automaticamente solo alla prima scadenza, in mancanza di preavviso da comunicarsi alla controparte nei casi e termini di legge. Per le successive scadenze, l’Ufficio competente provvederà a comunicare formale disdetta entro i termini di legge.


Art. 21 - Rapporti esistenti

Si fa rinvio all’art. 12 del vigente regolamento relativo alla gestione dei beni immobili di proprietà comunale e succ. mod. ed integrazioni.


Art.22 - Ristrutturazione

L’onere economico degli interventi di ristrutturazione e/o manutenzione necessari a rendere fruibili gli immobili concessi in locazione è posto a carico del locatario. Il canone determinato come sopra, potrà essere conguagliato con i costi sostenuti per la ristrutturazione del bene. A tale scopo il locatario dovrà produrre il progetto per la ristrutturazione del bene ed il relativo computo metrico estimativo che verranno esaminati dalla Commissione Tecnica di Valutazione nominata per la specificità della competenza richiesta, con provvedimento del Sindaco, che esprimerà il proprio parere tecnico in ordine alle opere da eseguire ed alla congruità delle spese. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, l’Amministrazione Comunale, con apposito prowedimento, procederà alla regolarizzazione contabile delle spese ritenute congrue con il canone di locazione, assumendo contestualmente il relativo impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e provvedendo ad iscrivere il correlato accertamento di entrata. II locatario risponderà degli eventuali danni causati, anche a terzi dalla mancata esecuzione dei necessari interventi di ripristino e manutenzione. L’aggiudicatario non potrà iniziare i lavori se non dopo aver ottenuto le eventuali autorizzazioni o concessioni previste dalla vigente normativa in materia, da richiedersi all’Amministrazione Comunale.


Art. 23 - Divieto di sublocazione

Si fa rinvio all’art. 17 del vigente regolamento relativo alla gestione dei beni immobili di proprietà comunale e succ. mod. ed integrazioni.


Art. 24 - Inosservanza di divieti

Si fa rinvio all’art. 19 del vigente regolamento relativo alla gestione dei beni immobili di proprietà comunale e succ. mod. ed integrazioni.

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