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Capo 6 - Ufficio Centrale

Art. 25 - Competenze

Le attività propedeutiche all’assegnazione al Comune dei beni confiscati e tutte quelle non espressamente devolute, dal presente regolamento, ad altri Settori e/o Uffici sono attribuite ad un Ufficio Centrale, dotato di professionalità amministrativo-contabili, culturali, sociali e tecniche, la cui organizzazione e le cui competenze verranno disciplinate dal regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Analogamente il medesimo regolamento, individuerà l’Ufficio preposto alle verifiche ed ai controlli sui beni concessi, avendo cura di assicurare il necessario raccordo con la Polizia Municipale e gli Uffici Tecnici competenti.


ART. 25 bis

Il Comune si dota della costituzione di un proprio ufficio per la destinazione e l’utilizzo dei beni confiscati che preveda l’adeguata organizzazione necessaria per rispondere al forte lavoro da svolgere. Tale organizzazione prevede un adeguato numero di dipendenti, utilizzati per tali finalità. Verrà inoltre prevista una periodica formazione dello stesso personale, in base alla modifica di norme vigenti.


ART. 25 ter

Il Comune istituisce uno sportello unico per la destinazione e l’utilizzo dei beni confiscati che agisca nel rapporto con i beneficiari, favorendo lo snellimento delle procedure.


Art. 25 quater

Il Comune istituisce un tavolo periodico di confi-onto con l’Agenzia Nazionale dei beni confiscati per agire di concerto sulle strategie essenziali che riguardano la tematica in oggetto.


Art. 26 - Potere sanzionatorio

Il potere sanzionatorio appartiene all’Ufficio che ha stipulato la concessione.

La concessione,previa contestazione, sarà dichiarata decaduta:

  • per inadempimento del concessionario, quando lo stesso contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contenute nella concessione,
  • Per mancato esercizio, quando il concessionario non utilizzi il bene per un anno o nel Parco di un anno dall’assegnazione non abbia iniziato i lavori di adeguamento e/o ristrutturazione del bene.
  • Per il venir meno dei requisiti di idoneità nei seguenti casi:
  1. qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell’Ente concessionario, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l’Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività;
  2. qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della Legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, la concessione;
  3. qualora il concessionario ceda a terzi, anche di fatto, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente l’uso dell’immobile;
  4. qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l’Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Si procederà alla revoca della concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che giustificano un diverso utilizzo del bene concesso.

Il Settore che procede alla decadenza e/o alla revoca dovrà darne informazione all’Ufficio Centrale che provvederà ad aggiornare l’elenco dei beni immobili e agli adempimenti di cui agli artt. 9, 10, 16 e 26.

Il mancato esercizio del potere sanzionatorio, senza giustificato motivo, da parte dell’Ufficio di cui al comma 1 comporta l’esercizio del potere sostitutivo nei casi e con le modalità stabilite dal vigente Regolamento di Organizzazione.

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